L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2025, ha chiarito che i fringe benefit possono essere erogati ai dipendenti tramite una carta di debito appositamente creata, essendo considerata un documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25 marzo 2016.
La carta di debito, che può essere utilizzata solo per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit messi a disposizione dal datore di lavoro, dovrà presentare specifiche caratteristiche:
- non può essere convertita in denaro, né utilizzata per prelievi o versamenti di contante;
- deve essere utilizzabile solo dal dipendente titolare tramite PIN personale o riconoscimento biometrico;
- non può essere ceduta a terzi o commercializzata;
- deve essere utilizzabile esclusivamente presso esercizi commerciali aderenti al circuito del provider, nei settori individuati come potenziali erogatori di fringe benefit.
Limiti di esenzione
L’art. 51 co. 3 del TUIR stabilisce che il valore dei beni e servizi ceduti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se non supera i 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite già elevato a 1.000 euro, o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico e prorogato dalla Legge di Bilancio 2025 anche per il triennio 2025-2027).
Documento di legittimazione
Secondo l’art. 51 co. 3-bis del TUIR, i fringe benefit possono essere erogati tramite documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale, le cui caratteristiche e modalità di fruizione sono dettate dal DM 25 marzo 2016. Si tratta di documenti che non possono essere utilizzati da persone diverse dal titolare, non possono essere convertiti in denaro o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene o servizio per l’intero valore nominale.
A tal proposito, nella risposta ad interpello inizialmente citata, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, rispettando i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e le modalità di utilizzo della carta di debito presso esercizi specifici, questa può essere considerata un documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25 marzo 2016. Pertanto, la società, in qualità di sostituto d’imposta, non è tenuta ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73 sui fringe benefit erogati tramite questa carta.