La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto significative modifiche all’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR, ridefinendo il regime fiscale dei fringe benefit relativi alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Tuttavia, la mancanza di una chiara disciplina transitoria sta generando dubbi interpretativi e criticità applicative.
Nuove percentuali di tassazione e tipologie di veicoli
La nuova normativa prevede un sistema di tassazione differenziato in funzione del tipo di alimentazione del veicolo:
- 50% del valore per veicoli a combustione interna e ibridi non plug-in (mild e full hybrid);
- 20% del valore per veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% del valore per veicoli completamente elettrici a batteria.
Tuttavia, Assonime evidenzia che questa classificazione potrebbe risultare penalizzante per i veicoli non ibridi plug-in, che pur essendo meno inquinanti vengono tassati come i veicoli tradizionali. Inoltre, resta incerta l’applicazione dell’aliquota agevolata ai veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).
Assenza di disciplina transitoria: il parere di Assonime
Uno degli aspetti più controversi è l’assenza di una specifica disciplina transitoria. Secondo l’interpretazione proposta da Assonime, si potrebbe applicare il regime precedente anche dopo il 1° gennaio 2025 per le assegnazioni che non soddisfano tutti i requisiti richiesti dal nuovo regime, ovvero:
- veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, immatricolati in tale intervallo temporale;
- veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025, anche se assegnati con contratti successivi a tale data;
- veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2024 ma assegnati con contratti stipulati precedentemente.
Assonime sottolinea che la finalità del legislatore non sembra essere quella di penalizzare indiscriminatamente tutti i casi non disciplinati dalla nuova versione dell’articolo, ma soltanto di regolare le nuove assegnazioni a partire dal 2025.
Criticità e proposte di correzione
La situazione attuale può comportare discriminazioni a carico dei lavoratori che abbiano ricevuto veicoli “green” prima dell’introduzione del nuovo regime. Tali veicoli potrebbero risultare soggetti a tassazione ordinaria (valore normale), con conseguente aggravio fiscale. Pertanto, Assonime auspica di posticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina (es. al 1° luglio o al 1° settembre 2025) e di estendere in via interpretativa l’applicazione del regime previgente ai casi di assegnazioni non completamente rientranti nei parametri del nuovo sistema.
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’interpretazione prudente suggerita da Assonime offre un importante punto di riferimento per imprese e consulenti. Un intervento normativo chiarificatore sarebbe auspicabile per evitare disparità di trattamento e incertezza operativa nel delicato ambito dei fringe benefit aziendali.