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26 Set 2024
News Terrin

Aspetti reddituali degli impianti fotovoltaici per i contribuenti privati

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Il soggetto privato che installa un impianto fotovoltaico con potenza non superiore a 20 Kw ha la possibilità di cedere l’energia in esubero sul mercato. In questo caso, al ricorrere di specifiche condizioni, è necessario indicare le somme percepite in sede dichiarativa, in quanto queste possono costituire redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

Si tratta di un tema sul quale l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi di recente nel rispondere ad un quesito posto alla sua attenzione in merito alla modalità di inserimento delle somme percepite dal soggetto privato nella propria dichiarazione dei redditi. Già in passato, nella Circolare 46/E del 2007, l’Agenzia aveva affermato che, per gli impianti di potenza fino a 20Kw installati per far fronte al consumo privato, “i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR”.

Nella sostanza, per la parte di energia prodotta non destinata all’autoconsumo, possono verificarsi diverse ipotesi di cessione da parte del soggetto privato.

I casi rilevanti ai fini reddituali sono due: l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno richieste al GSE e il c.d. “ritiro dedicato”, previsto sulla base di apposita convenzione tra titolare dell’impianto e GSE.

Tali somme devono essere riportate, rispettivamente, nel rigo D5 del quadro D – “altri redditi”, con il codice 1, per i soggetti tenuti alla compilazione del 730 e nel rigo RL14 del quadro RL, colonna 2, per coloro che presentano il Modello Redditi Persone fisiche, come confermato dall’Agenzia ne “la posta di FiscoOggi” del 10 luglio 2024.

Non assume rilevanza fiscale, invece, il c.d. “contributo in conto scambio”, il quale costituisce un mero rimborso parziale delle bollette elettriche che il proprietario dell’impianto riceve in caso di scambio sul posto offerto dal GSE.  Né rileva ai fini fiscali il caso del c.d. “conto energia”, trattandosi di un incentivo per l’energia derivante dall’impianto.

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