A partire dal 1° settembre 2024, il D.lgs. 87/2024 (la c.d. riforma sulle sanzioni) introduce un nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate in regime di non imponibilità IVA.
Dettagli del nuovo regime
- Sanzioni applicabili: è prevista una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata se i beni non risultano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Tuttavia, la sanzione non si applica se la fattura viene regolarizzata entro 30 giorni e l’IVA viene versata.
- Allineamento normativo: la novella si allinea con le disposizioni già esistenti per le cessioni all’esportazione, dove si applica la medesima sanzione in caso di mancata prova di uscita entro 90 giorni.
- Ambito di applicazione: le nuove disposizioni riguardano esclusivamente le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario, come previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93.
Interpretazioni della normativa
Fermo restando che l’art. 5 del D.lgs. 87/2024 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ci sono due possibili interpretazioni:
- solo le cessioni effettuate dopo il 1° settembre 2024 sarebbero soggette al nuovo regime sanzionatorio, anche se il termine di 90 giorni per fornire la prova di uscita decorre successivamente a tale data. La violazione si considera avvenuta alla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi dell’ 39del DL 331/93, ovvero alla data di inizio del trasporto o della spedizione. Tuttavia, se la fattura è emessa prima dell’inizio del trasporto, si utilizza la data di emissione, limitatamente all’importo fatturato.
- anche le cessioni effettuate prima del 1° settembre 2024, ma per le quali il termine di 90 giorni non è ancora scaduto, potrebbero essere incluse nel nuovo regime sanzionatorio. Nel caso, ad esempio, di un bene consegnato per il trasporto all’estero il 7 agosto 2024, per il quale non si riceve la prova di arrivo entro il 7 novembre 2024, secondo questa interpretazione si applicherà la nuova sanzione del 50% dell’IVA non versata, a meno che non venga regolarizzata la fattura. Un’impostazione che avrebbe un ambito applicativo più ampio sul piano temporale, ma che tuttavia meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.