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23 Ott 2024
News Terrin

Ancora da valutare la decorrenza per la prova nelle cessioni intracomunitarie

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A partire dal 1° settembre 2024, il D.lgs. 87/2024 (la c.d. riforma sulle sanzioni) introduce un nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate in regime di non imponibilità IVA.

Dettagli del nuovo regime

  1. Sanzioni applicabili: è prevista una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata se i beni non risultano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Tuttavia, la sanzione non si applica se la fattura viene regolarizzata entro 30 giorni e l’IVA viene versata.
  2. Allineamento normativo: la novella si allinea con le disposizioni già esistenti per le cessioni all’esportazione, dove si applica la medesima sanzione in caso di mancata prova di uscita entro 90 giorni.
  3. Ambito di applicazione: le nuove disposizioni riguardano esclusivamente le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario, come previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93.

Interpretazioni della normativa

Fermo restando che l’art. 5 del D.lgs. 87/2024 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ci sono due possibili interpretazioni:

  • solo le cessioni effettuate dopo il 1° settembre 2024 sarebbero soggette al nuovo regime sanzionatorio, anche se il termine di 90 giorni per fornire la prova di uscita decorre successivamente a tale data. La violazione si considera avvenuta alla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi dell’ 39del DL 331/93, ovvero alla data di inizio del trasporto o della spedizione. Tuttavia, se la fattura è emessa prima dell’inizio del trasporto, si utilizza la data di emissione, limitatamente all’importo fatturato.
  • anche le cessioni effettuate prima del 1° settembre 2024, ma per le quali il termine di 90 giorni non è ancora scaduto, potrebbero essere incluse nel nuovo regime sanzionatorio. Nel caso, ad esempio, di un bene consegnato per il trasporto all’estero il 7 agosto 2024, per il quale non si riceve la prova di arrivo entro il 7 novembre 2024, secondo questa interpretazione si applicherà la nuova sanzione del 50% dell’IVA non versata, a meno che non venga regolarizzata la fattura. Un’impostazione che avrebbe un ambito applicativo più ampio sul piano temporale, ma che tuttavia meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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