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11 Apr 2025
News Terrin

Nuova classificazione ATECO 2025: nessun obbligo di comunicazione per la variazione dei dati

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Con la Risoluzione n. 24 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, è stata ufficializzata l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025. Un aggiornamento che sostituisce l’ATECO 2007 (aggiornamento 2022) e introduce novità rilevanti per contribuenti e pubbliche amministrazioni.

Classificazione ATECO 2025: operatività e consultazione

La nuova classificazione, sebbene già formalmente in vigore dal 1° gennaio 2025, è diventata effettiva a livello operativo dal 1° aprile 2025. Il processo di aggiornamento è gestito d’ufficio dalle Camere di commercio; quindi, non è richiesta alcuna comunicazione attiva da parte dei soggetti coinvolti.

I codici ATECO aggiornati, riferiti alle attività prevalenti e secondarie collegate alla propria posizione fiscale, sono consultabili attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Utilizzo dei nuovi codici

Tutti gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti ufficiali e nelle dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle Entrate. Per la Dichiarazione IVA 2025 è ammesso l’uso dei codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure dei nuovi codici ATECO 2025, specificando però il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” nel frontespizio del modello dichiarativo.

Nessun obbligo di comunicazione, salvo eccezioni

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non è obbligatorio presentare una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e dell’art. 7, co. 8, del DPR 605/73, per effetto dell’adozione della nuova classificazione. Tuttavia, la comunicazione dei nuovi codici ATECO diventa necessaria nei seguenti casi:

  • prima dichiarazione di variazione dati effettuata successivamente all’introduzione della nuova classificazione;
  • presenza di disposizioni normative o regolamentari specifiche che la richiedano.

Le modalità per comunicare la variazione dei dati, laddove richiesta, variano in base alla tipologia del contribuente. Se iscritto al Registro delle imprese, va effettuata mediante la piattaforma ComUnica di Unioncamere; in caso contrario, attraverso i modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • AA5/6 e AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi;
  • ANR/3 per soggetti non residenti ai fini dell’identificazione IVA.

Pertanto, l’introduzione della classificazione ATECO 2025 rappresenta un aggiornamento tecnico volto a migliorare la coerenza statistico-fiscale delle attività economiche. L’assenza di un obbligo generalizzato di comunicazione semplifica gli adempimenti per i contribuenti, fermo restando l’obbligo di adeguamento e utilizzo dei nuovi codici nelle dichiarazioni a partire dal 1° aprile 2025​.

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