Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 18/2025, che definisce le modalità attuative e le regole operative per le polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali. Le imprese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per adeguarsi, mentre per il settore della pesca e dell’acquacoltura il termine è stato prorogato dal decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2025. L’obbligo mira a garantire una maggiore protezione delle imprese contro eventi naturali disastrosi e a rendere omogenea la gestione del rischio sul territorio nazionale.
Quali eventi sono coperti?
Il DM, all’articolo 3, identifica con precisione gli eventi per i quali è prevista la copertura assicurativa obbligatoria, ovvero terremoti (sismi), alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Un chiarimento importante riguarda la durata della copertura: tutti i fenomeni naturali citati sono considerati un unico evento se le loro manifestazioni si susseguono entro 72 ore dalla prima occorrenza.
Determinazione dei premi assicurativi
Il DM, all’articolo 4, stabilisce che i premi assicurativi saranno calcolati in proporzione al rischio e verranno aggiornati periodicamente. Il calcolo terrà conto di determinati fattori, tra i quali la localizzazione geografica dell’impresa, la vulnerabilità dei beni assicurati ed eventuali misure di prevenzione adottate dall’azienda, con una riduzione proporzionale del premio se queste risultano efficaci nella mitigazione del rischio.
Limiti di rischio, scoperti e massimali
Le compagnie assicurative dovranno definire la loro propensione al rischio e stabilire limiti di tolleranza in linea con i propri requisiti di solvibilità. Se il limite massimo di rischio viene superato, l’impresa assicurativa potrà interrompere la stipula di nuovi contratti sull’intero territorio nazionale.
Il decreto prevede che le parti possano accordarsi su una quota di danno a carico dell’assicurato (scoperto). Le regole, stabilite dall’articolo 6 del DM, sono:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, l’assicurato dovrà coprire fino al 15% del danno indennizzabile;
- per importi superiori a 30 milioni di euro o per le grandi imprese con fatturato oltre 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, la quota di scoperto sarà determinata liberamente tra le parti.
Infine, l’articolo 7 del DM, prevede che i massimali di indennizzo, ovvero il tetto massimo di risarcimento per sinistro, siano definiti secondo il seguente schema:
- fino a 1 milione di euro → massimale coincide con la somma assicurata;
- tra 1 milione e 30 milioni di euro → risarcimento massimo pari al 70% della somma assicurata;
- oltre 30 milioni di euro → massimale stabilito tramite libera contrattazione.
Adeguamento dei contratti entro 30 giorni
Tutte le polizze assicurative dovranno essere aggiornate in conformità con il decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; per i contratti già in vigore, le nuove regole si applicheranno dal primo rinnovo o quietanzamento utile.