Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta un passo fondamentale per regolamentare e promuovere le attività degli Enti del Terzo Settore in Italia. Tuttavia, il requisito della sede legale in Italia per l’iscrizione al RUNTS ha sollevato interrogativi e dibattiti sulla sua applicabilità a enti non residenti.
Il contesto normativo
La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. 117/2017 (il c.d. Codice del Terzo Settore o CTS) e dal DM 15 settembre 2020, n. 106, che regolamentano il funzionamento e l’attuazione del RUNTS. Nonostante nel CTS non siano previste esclusioni esplicite basate sul luogo in cui l’ente è stabilito, la procedura pratica di iscrizione al RUNTS impone che la sede legale dell’ente sia in Italia. Questa condizione emerge chiaramente dalle modalità di compilazione della domanda telematica, che non consente di modificare il campo relativo alla sede legale al di fuori del territorio italiano. Tale limitazione si ricollega all’art. 8, co. 3 del DM 106/2020, che attribuisce la competenza di esame delle domande agli uffici della Regione o della Provincia autonoma dove l’ente ha la sede legale.
Possibilità per enti non residenti
Nella definizione di Ente del Terzo Settore contenuta nell’art. 4 del D.lgs. 117/2017, non essendo contemplate esclusioni legate al luogo ove l’ente è stabilito, in linea astratta, un ente non residente potrebbe chiedere l’iscrizione al RUNTS, avendo cura di verificare il rispetto dei requisiti individuati dal CTS. La dottrina, prima dell’introduzione del RUNTS, aveva sostenuto questa possibilità in simmetria con la possibilità per tali enti di iscriversi all’Anagrafe delle ONLUS, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 406/2021. Tale chiarimento aveva consentito a una fondazione di diritto tedesco di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 83 del CTS, a condizione di essere iscritta come ONLUS. Tuttavia, con l’avvio del RUNTS, l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS non è più possibile e le agevolazioni fiscali previste dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore sono riservate esclusivamente agli enti iscritti al Registro. Pertanto, gli enti non residenti non possono più avvalersi di questi benefici a meno che non stabiliscano la propria sede legale in Italia.
Regime transitorio ONLUS esistenti
Le ONLUS esistenti sono considerate Enti del Terzo Settore solo in via transitoria, fino al periodo d’imposta in cui perverrà l’autorizzazione di cui all’art. 104 co. 1 del D.lgs. 117/2017 da parte della Commissione Europea. Successivamente, tutte le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal codice stesso.