Il 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 960, ha stabilito che la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (la c.d. proroga COVID) si applica anche ai termini di prescrizione, non solo a quelli di accertamento delle imposte. Un pronunciamento che rappresenta un’importante conferma della tesi favorevole all’Erario.
Il caso
Per effetto dell’art. 67 co. 1 del DL 18/2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, da parte degli uffici degli enti impositori. Il citato art. 67 co. 1 del DL 18/2020, raramente si applica alla prescrizione, poiché riguarda gli enti impositori e non gli agenti della riscossione. Tuttavia, per le entrate non erariali, anche la fase antecedente alla cartella di pagamento può essere soggetta a termini di prescrizione anziché di decadenza. La Corte ha interpretato questa norma in modo da includere anche i termini di prescrizione, in linea con quanto previsto dall’art. 12 co. 1 del D.lgs. 159/2015, che prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei termini di prescrizione e decadenza in caso di eventi eccezionali, a favore degli enti impositori. La questione esaminata dalla Cassazione riguardava l’insinuazione a passivo di un credito pubblico non erariale e la relativa domanda non era stata accolta proprio per l’intervenuta prescrizione del credito. A tal riguardo, la Corte ha chiarito che la sospensione dei termini prevista dall’art. 67 co. 1 del DL 18/2020 si applica “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Le implicazioni temporali
La decisione della Cassazione implica che, per esempio, il termine di decadenza per il periodo d’imposta 2016, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 (corrispondente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come previsto dall’art. 43 del DPR 600/73), è stato prorogato al 26 marzo 2023. Questo principio si applica anche ai crediti IVA o IRPEF, sebbene la norma riguardi principalmente gli enti impositori e non gli agenti della riscossione.