Il D.lgs. 192/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024, introduce importanti modifiche alla disciplina delle società di comodo. L’intervento recepisce le previsioni contenute nella legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), con un focus particolare sulla riduzione delle aliquote utilizzate per il test di operatività e la determinazione del reddito minimo imponibile.
Modifiche al test di operatività
Le nuove disposizioni prevedono una riduzione del 50% delle aliquote applicabili per determinare se una società è operativa. Questo intervento riguarda principalmente gli immobili e le partecipazioni, la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato. Le modifiche principali sono:
- da 2% a 1% per il valore dei beni indicati nell’art. 85, co. 1, lettere c), d) ed e) del TUIR (azioni, quote partecipative, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie);
- da 6% a 3% per il valore delle immobilizzazioni immobiliari;
- da 5% a 2,5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- da 4% a 2% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
- da 1% a 0,5% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Invariati, invece, i coefficienti da applicare su navi e altre immobilizzazioni che rimangono rispettivamente al 6 e al 15 per cento.
Determinazione del reddito minimo
Analogamente, sono state ridotte anche le percentuali per la determinazione del reddito minimo imponibile in caso di mancato superamento del test di operatività. Le modifiche principali includono:
- da 1,50% a 0,75% per il valore di azioni, quote partecipative, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- da 4,75% a 2,38% per il valore delle immobilizzazioni immobiliari;
- da 4% a 2% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- da 3% a 1,5% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
- da 0,9 a 0,45% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Anche in tal caso, il correttivo mantiene invariati i coefficienti di redditività per le navi e altre immobilizzazioni, che restano rispettivamente al 4,75% e al 15%.
Decorrenza
Le modifiche sono operative già con decorrenza dal periodo di imposta 2024. Pertanto, nella stesura dei bilanci relativi al 2024 e nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi (Redditi 2025 periodo d’imposta 2024) si andranno ad applicare le nuove aliquote nel calcolo del test di operatività.
Critiche e aspetti non affrontati
Nonostante le modifiche apportate, il decreto non risponde completamente alle prescrizioni della delega fiscale. La L. 111/2023 prevedeva, oltre all’individuazione di nuovi parametri, anche il loro aggiornamento periodico e un intervento sulle cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo. In particolare, si richiedeva di tenere conto dell’esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici specifici.