In linea con il principio sancito dalla sentenza n. 262/2020 della Corte costituzionale, recenti sviluppi giurisprudenziali hanno confermato che l’IMU sui beni strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa, anche per gli anni in cui era prevista una deduzione parziale.
Il principio di inerenza
Il principio di inerenza, stabilito nella citata sentenza 262/2020, afferma che tutti i costi legati alla gestione d’impresa devono essere considerati deducibili, salvo alcune eccezioni. Le spese “promiscue” e quelle che potrebbero generare fenomeni elusivi o evasivi sono le uniche categorie escluse. Questo principio è fondamentale per garantire che le aziende possano dedurre i costi necessari per il loro funzionamento.
Sentenza n. 9092 della CGT di Roma
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 33, ha depositato l’8 luglio 2024 la sentenza n. 9092, nella quale veniva esaminato il caso in cui un contribuente ha richiesto il rimborso dell’IRES versata relativa al 40% dell’IMU pagata, parzialmente indeducibile dal reddito d’impresa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, come previsto dall’art. 1, commi 772 e 773 della L. 160/2019. A sostegno dell’istanza di rimborso, il contribuente richiamava la sentenza 262/2020 della Consulta. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso, sottolineando che:
- una volta che il legislatore ha definito il reddito netto come base imponibile, non è possibile derogare al principio di inerenza senza valide giustificazioni;
- nel caso dell’IMU sui beni strumentali, non sussistono motivi validi per limitare la deducibilità, sia in presenza di un divieto totale che di una indeducibilità parziale.
I giudici hanno poi evidenziato che la sentenza della Consulta è ininfluente e priva di valenza decisoria, in quanto non estende gli effetti della pronuncia alle annualità in cui la deduzione dell’IMU è diventata parziale. Probabilmente, in questo caso, i giudici di merito avrebbero dovuto rinviare la questione alla Corte costituzionale, motivando adeguatamente la non manifesta infondatezza dell’illegittimità delle disposizioni sulla deducibilità parziale dell’IMU.
Nella sentenza 21/2024, la Consulta ha sottolineato che il fatto di non aver esteso gli effetti della pronuncia di incostituzionalità alle annualità successive dimostra che le motivazioni alla base della decisione della sentenza 262/2020 non erano sufficienti per applicarsi oltre. Pertanto, per sollevare una questione di illegittimità riguardante la deducibilità parziale dell’IMU, saranno necessarie argomentazioni diverse rispetto a quelle presentate nel 2020.