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27 Set 2024
News Terrin

Irregolarità fiscale e accertamento non definitivo: alla luce dei principi contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 rilevano soltanto le somme esigibile in concreto

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Il TAR Puglia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento con cui la Stazione Appaltante aveva escluso un operatore economico ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023 poiché destinatario di un avviso di accertamento di irregolarità fiscale relativamente al quale era stato versato 1/3 dell’imponibile dovuto in pendenza del giudizio tributario, ex art. 15 del DPR 602/1973, dopo aver dato atto che:

  • l’operatore economico in questione era destinatario di avvisi di accertamento relativamente ai quali risultavano versati gli importi oggetto degli avvisi seppur pendevano per gli stessi contenziosi;
  • prima dell’avvio del giudizio, l’Agenzia delle Entrata ha chiarito che ai fini dell’affidamento dell’appalto, l’irregolarità fiscale era riconducibile unicamente all’avviso accertamento relativamente al quale era stato versato 1/3 delle imposte ex art. 15 del DPR 602/1973.

ha aderito alla tesi giuridica della società istante ritendendo il provvedimento di esclusione illegittimo, statuendo che:

“l’art. 4, comma 1, dell’allegato II.10 al D.Lgs. n. 36 del 2023 dispone che le violazioni gravi e non definitivamente accertate si considerano tali (e pertanto sono apprezzabili dalla stazione appaltante, ai fini della soltanto eventuale e motivata esclusione) “quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”. Orbene, il pagamento di un terzo dell’imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR n. 602 del 1973, rende l’ammontare residuo, accertato dall’amministrazione e sub iudice, non esigibile in concreto, de facto et de iure, dall’amministrazione finanziaria e, pertanto, non dovuto all’attualità; con la conseguenza che non può una tale ipotesi logicamente e giuridicamente rientrare nell’ambito delle violazioni delle obbligazioni tributarie…al punto tale da poter determinare un giudizio motivato di esclusione dal procedimento di evidenza pubblica”.

Alla luce di quanto sopra, la rilevanza dell’irregolarità fiscale, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, va attentamente accertata e ponderata.

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