Le cessioni di campioni gratuiti sono soggette ad un trattamento agevolato, poiché sono considerate operazioni non rilevanti ai fini IVA, ma al contempo è ammessa in detrazione l’imposta assolta sull’acquisto dei beni o servizi afferenti tali operazioni per effetto della deroga prevista dall’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 633/72. Questo rappresenta un’eccezione alla normativa IVA, infatti, secondo la regola generale, quando un soggetto passivo preleva un bene dalla propria attività per distribuirlo a titolo gratuito, sul quale ha già beneficiato della detrazione dell’IVA, il prelievo viene assimilato ad una cessione a titolo oneroso, con conseguente applicazione dell’imposta.
Tuttavia, per evitare abusi, l’art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/72 stabilisce che i campioni gratuiti devono essere “di modico valore” e “appositamente contrassegnati”. In merito a quest’ultimo obbligo, si sono riscontrate, però, diverse interpretazioni.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che i campioni debbano essere contrassegnati in modo indelebile, utilizzando metodi come la lacerazione, perforazione o marcatura visibile e permanente, escludendo l’uso di semplici etichette adesive, per prevenire la loro successiva vendita ed evitare distorsioni della concorrenza (cfr. ris. n. 83/2003, RM n. 503097/73 e RM n. 430047/91). Tuttavia, questa interpretazione è stata contestata dalla Corte di Cassazione che ha osservato come la norma richieda solo che i campioni siano “appositamente contrassegnati” senza specificare le modalità di apposizione del contrassegno. Di conseguenza, non essendo previsto uno specifico obbligo di marcatura indelebile, né a livello nazionale né secondo la direttiva IVA, considerando la genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore, la Corte esclude che il contrassegno debba essere apposto in modo indelebile e inamovibile (Cass. n. 27795/2018 e Cass n. 16253/2024).
A conferma di tale interpretazione, la Corte di Giustizia UE ha inoltre affermato che gli Stati membri possono imporre misure antiabusive, come obblighi di etichettatura che identificano i beni come campioni o specificano clausole contrattuali riguardanti la responsabilità civile degli intermediari che ricevono i campioni per la distribuzione, senza necessariamente alterarne l’aspetto esteriore, ma piuttosto concentrandosi sul contenuto informativo fornito dall’etichetta.
Pertanto, i giudici di legittimità concludono che, per la cessione di campioni gratuiti è necessario contrassegnare i suddetti beni con un’etichetta, anche rimovibile, o con altro segno grafico che indichi chiaramente la loro destinazione promozionale e il divieto di commercializzazione, senza necessariamente una marcatura indelebile. Inoltre, qualora l’etichettatura rischi di alterare le caratteristiche dei beni, essa può essere applicata anche sull’involucro che li contiene.