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24 Mag 2024
News Terrin

Pubblicate le disposizioni attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

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Il DM 2 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, ha definito i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 686-690 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), elencando i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione, in sintonia con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

L’agevolazione è rivolta alle imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, sono regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese, svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale, e non si trovano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute nel 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili e nella misura del 36% delle spese ammissibili. Inoltre, il beneficio concedibile ad ogni soggetto, non può eccedere l’importo annuale di 20.000 euro, fermo restando il rispetto del regime de minimis.

Per fruire dell’agevolazione sarà necessario presentare un’apposita istanza, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica, disponibile nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e comunicata attraverso la “Sezione News”.

Nella suddetta istanza i soggetti beneficiari devono indicare i dati e le informazioni di cui all’Allegato 2 del citato Decreto, tra i quali vanno riportati i dati identificativi del soggetto richiedente, i requisiti di carattere tecnico e l’ammontare complessivo delle spese ammissibili.

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