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20 Mag 2024
News Terrin

Diritto al rimborso dell’IVA per interventi aventi oggetto beni di proprietà di terzi

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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13162/2024 depositata il 14 maggio 2024, hanno stabilito il diritto al rimborso dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione su immobili di proprietà di terzi. Il principio formulato si applica a professionisti e imprenditori che detengono tali beni in virtù di un diritto personale di godimento, purché esista un nesso di strumentalità tra i beni stessi e l’attività svolta.

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi su immobili di terzi era già stato stabilito dalla sentenza SS.UU. n. 11533/2018. Tuttavia, la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA detraibile ha visto emergere un duplice orientamento all’interno della Suprema Corte, richiedendo l’intervento delle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 14975/2023. In merito alle pronunce che hanno portato a devolvere la questione alle Sezioni Unite, da un lato si richiamava il principio di neutralità dell’IVA, il quale non può condurre a distorsioni tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso, dall’altro si sottolineava l’eccezionalità del rimborso, soggetto a normative più restrittive riguardo alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione. Nello specifico, le pronunce in cui la Cassazione ha negato il diritto al rimborso si basavano essenzialmente sul mero dettato letterale dell’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, in riferimento ai termini “acquisto” e “beni ammortizzabili”. Conseguentemente, veniva negato il diritto al rimborso per i beni acquisiti con titoli diversi dalla proprietà e per quelli non iscritti tra i cespiti.

In questo caso il problema interpretativo consiste nel comprendere se la normativa unionale permetta al legislatore nazionale di differenziare il trattamento giuridico della detrazione dell’IVA rispetto al rimborso, in termini sostanziali o solo procedimentali.

A tal proposito, le Sezioni Unite hanno interpretato l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE nel senso dell’equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso IVA, in quanto norma procedimentale che riconosce agli Stati membri la facoltà di definire le modalità di rimborso dell’IVA, senza alterare i presupposti sostanziali del diritto stesso.

Le Sezioni Unite, in definitiva, hanno concluso che:

  • il giudice nazionale deve fornire un’interpretazione delle disposizioni fondata sul principio di neutralità, per effetto del quale c’è una totale equiparazione tra diritto alla detrazione e diritto al rimborso;
  • la normativa interna non può essere interpretata limitandosi al mero significato letterale, con il fine di estendere il diritto al rimborso dell’IVA anche alla disponibilità di beni tramite titoli diversi dalla proprietà, come la locazione o il comodato, a condizione che siano strumentali all’attività dell’impresa (presupposto generale della detraibilità dell’iva ai sensi dell’art. 19, co.1 del DPR 633/72).

Infine, le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA non possa essere interpretata secondo le disposizioni in materia di imposte dirette (artt. 102 e 103 del TUIR) né secondo le disposizioni sul bilancio contenute nel Codice civile.

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