La posizione giurisprudenziale, di favore per il contribuente, che riconosce il diritto alla restituzione degli oneri connessi alle garanzie prestate nei rimborsi IVA viene estesa anche alle compensazioni effettuate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
Il caso affrontato dall’ordinanza 1671/2024 riguarda una società che si è vista negato, dal silenzio dell’Agenzia, il rimborso degli oneri sostenuti al fine di prestare garanzia per la parziale compensazione di un’eccedenza di credito emersa nella dichiarazione IVA di gruppo per l’anno 2008.
Tale società a fronte del silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, instaurando il contenzioso che è giunto sino ai Giudici di Piazza Cavour.
La Sentenza della Corte di legittimità si sofferma, in particolare, su due aspetti di significativa rilevanza: il profilo dei termini per la presentazione della domanda di rimborso e, nel merito, il diritto ad ottenere tale rimborso nel caso di specie.
Premesso che nella liquidazione IVA di gruppo la prestazione di idonea garanzia, nelle ipotesi previste a livello normativo, non ha funzione meramente cautelare bensì costitutiva del perfezionamento delle compensazioni infragruppo, secondo la Cassazione il costo della fideiussione è rimborsabile nel momento in cui “constino come non revocabili in dubbio” l’esistenza del credito trasferito e l’esistenza del credito correlato agli oneri fideiussori sopportati.
Infatti, i Giudici di legittimità sottolineano che stabilire la decorrenza del termine per il rimborso al momento del sostenimento del costo della fideiussione “postulerebbe la circostanza singolare per cui la richiesta andrebbe formulata quando la garanzia sarebbe in astratto ancora possibile di essere escussa”.
Ne deriva che va considerato quale dies a quo per la presentazione dell’istanza il momento in cui viene meno l’opportunità in capo all’Ufficio di procedere ad una verifica di merito sulla spettanza del credito.
Quanto al diritto al rimborso, la Suprema Corte ha richiamato gli ormai consolidati principi nomofilattici relativi alla corretta applicazione dell’art. 8, comma 4 della L. 212/2000, secondo cui il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria chiesta per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria.
Ciò al fine di preservare l’integrità patrimoniale del contribuente in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute. Aspetti, questi ultimi, tutelati anche dal diritto comunitario.